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CeSAL
Centro Stabulazione Animali da Laboratorio

POS 8. GESTIONE DEI FARMACI VETERINARI

Scopo della presente POS 8 è quello di fornire le modalità operative per l’approvvigionamento, l’uso e la detenzione del farmaco veterinario.

  1. L’acquisto e l’approvvigionamento di farmaci veterinari dovrà essere concordato con il Medico Veterinario Designato, con congruo anticipo rispetto ai fabbisogni ed in modo coerente con quanto riportato nei progetti autorizzati. I farmaci veterinari sono detenuti presso le Sedi CeSAL come scorta di impianto, autorizzata dall’Azienda Sanitaria Locale ai sensi degli art. 82 e 84 del D.L. 193/2006.
  2. La scorta farmaci veterinari è detenuta in idonei locali/armadi chiusi, sotto la responsabilità del Medico Veterinario Designato. I farmaci veterinari possono essere consegnati al personale ricercatore solo nelle quantità necessarie e sufficienti al corretto svolgimento delle procedure o per effettuare/continuare eventuali terapie prescritte.
  3. Gli obblighi di relativa registrazione vengono assolti conservando copia della ricetta e la documentazione di acquisto dei medicinali veterinari e, nei casi richiesti dalla normativa, mediante compilazione dei registri di carico e scarico farmaci vidimati dall’Autorità Competente. In particolare, nel caso di farmaci stupefacenti, il Medico Veterinario Designato ha l’obbligo di registrare il carico/scarico entro 24 ore, anche avvalendosi di collaboratori qualificati per la tenuta del registro, predisponendo una procedura scritta e condivisa ai sensi della Nota Min Sal DGSAF 0013875 – P- 23-07-2012.
  4. E’ vietato trasportare farmaci tra le diverse Sedi o utilizzare i farmaci consegnati con modalità e scopi diversi da quanto indicato dal Medico Veterinario Designato.

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