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CeSAL
Centro Stabulazione Animali da Laboratorio

POS 6. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA’ DEGLI ANIMALI: REGISTRI DI CARICO/SCARICO

Scopo della presente POS 6 è quello di fornire le modalità operative utili ad identificare gli animali ed a garantirne la tracciabilità, ai sensi degli art. 27 del D.Lvo 26/2014.

  1. Per quanto concerne roditori e lagomorfi, gli animali stabulati devono essere sempre identificati attraverso il cartellino della gabbia, utilizzando il format del cartellino fornito dallo stabulario (annex C), in cui viene annotato il Responsabile del Progetto, il numero di Autorizzazione Ministeriale, il numero di animali presenti, il ceppo, il sesso e la data di nascita/arrivo. Nello spazio libero il Ricercatore può annotare informazioni a Lui utili ai fini sperimentali. E’ possibile personalizzare il colore del cartellino per facilitare l’identificazione. I capi mantenuti in allevamento che non gravano quindi su nessun progetto, dovranno essere detenuti nelle aree ad essi dedicate, riportando la parola “ALLEVAMENTO” sul cartellino in luogo del numero di autorizzazione ministeriale.
  2. Per quanto concerne l’identificazione degli animali sperimentali di specie zootecniche presso la Sede DAGRI, si rimanda anche alle normative specifiche inerenti le Anagrafi Zootecniche, di cui il personale DAGRI è responsabile per la corretta applicazione.
  3. Sono istituiti registri cartacei ed informatici per la tracciabilità degli animali allevati e utilizzati presso lo Stabulario, sia per la fase di allevamento (solo Sede Centrale) che per quella di utilizzo.
  4. Tutti gli animali allevati o utilizzati in procedure sperimentali, compresi gli animali gm nati presso il CeSAL, devono essere registrati dai Responsabili del Benessere Animale improrogabilmente entro 7 giorni dall’evento sul registro di carico/scarico informatico (Banca Dati Nazionale Stabulari, https://stabulari.izs.it/stabulari/) del Ministero della Salute, o sui registri di allevamento dell’Azienda Sanitaria Locale (ai sensi dell’art. 27 del del D.Lgs.vo 26/2014).

Per tale motivo, i Responsabili dei Progetti di ricerca o Loro delegati devono inviare tramite email al Responsabile del Benessere Animale competente per Sede un resoconto almeno settimanale (annex D o annex E) che tiene conto di:

Per progetti autorizzati ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo 26/2014 (annex D):

-la data di entrata degli animali e la loro provenienza,

-la specie, il ceppo e il numero di animali entrati

-il numero di autorizzazione ministeriale sul quale gli animali saranno caricati in Banca Dati Nazionale

-la data di inizio della procedura (in caso di genotipizzazione questo è da considerarsi l’inizio della procedura)

-la data di termine della procedura con indicata la gravità della procedura che l’animale ha subito

-in caso di animali deceduti, indicare la data, la specie e il numero di animali deceduti, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;

-in caso di animali eventualmente ceduti a Terzi, indicare la data, la specie, il numero di animali ceduti a Terzi, con indicazione del nome e indirizzo del destinatario.

 

Per notifiche di espianto organi ex-vivo (annex D):

-la data di entrata degli animali e la loro provenienza,

-la specie, il ceppo e il numero di animali entrati

-il numero della NOTIFICA (autorizzazione) sul quale gli animali saranno caricati in Banca Dati Nazionale Stabulari

-la data di soppressione degli animali e il numero di animali soppressi

 

Per gli animali in allevamento/colonie (annex E) (solo Sede Centrale):

-il numero di animali nati e la data di nascita

-il numero di animali morti o soppressi e la data dell’evento

- il numero di animali in uscita dall’allevamento poiché reclutati in progetti di ricerca, il numero di autorizzazione del progetto e la data dell’evento

- la data di inizio della procedura (in caso di genotipizzazione questo è da considerarsi l’inizio della procedura)

-la data di termine della procedura con indicata la gravità della procedura che l’animale ha subito

-il numero di animali reinseriti o ceduti a Terzi, con la data dell’evento.

 

Animali fuori gabbia, e quindi di dubbia identificazione, devono essere catturati e isolati in una gabbia separata. Essi non dovranno mai essere arbitrariamente reintrodotti in una gabbia dalla quale si presume possano essere scappati. Sarà il Responsabile del Benessere animale o il Medico Veterinario Designato che, effettuati gli opportuni controlli ed interpellato il personale ricercatore interessato, deciderà il destino degli animali e la loro eventuale ricollocazione.

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